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Carrelli elevatori D.Lgs 81/08

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L’uso del carrello è regolamentato da precisi obblighi dal D.Lgs 81/08 agli artt. 36, 71, 73.

Art. 36.comma 2 lettera a :

Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

Art. 71,comma 7 lett. a :

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

Art. 73, commi 1,2,3,4,5:

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Per maggiori informazioni 02 320627073

4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.

MANUTENZIONE E VERIFICHE CARRELLI ELEVATORI
OBBLIGHI DI LEGGE

In merito alle manutenzioni dei carrelli elevatori essi devono essere sottoposti a
verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori .
Ovviamente la verifica deve essere eseguita da personale qualificato.
Le parti soggette ad usura (funi, catene), devono essere controllate ogni tre mesi sempre da personale qualificato che potrebbe essere anche presente all’interno dell’azienda. Nelle verifiche e manutenzioni è importante altresì seguire le indicazioni del costruttore del carrello nel manuale d’uso e manutenzione.
Tutte le operazioni di verifica e di manutenzione effettuate devono essere registrate.
Le norme non danno indicazioni precise sulle specializzazioni e qualifiche del personale addetto alle verifiche trimestrali e annuali è comunque scontato che tali interventi devono essere effettuati da personale qualificato.
Quindi è possibile far effettuare le verifiche trimestrali a personale interno qualificato (se presente) e la verifica annuale ad una ditta specializzata. Ovviamente bisogna entrare nel merito di quanto previsto dai libretti d’uso e manutenzione e di clausole specifiche per la garanzia del produttore, ad esempio particolari obblighi di manutenzione.

 

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